FIRMATI I DECRETI DEL MISE ASSEVERAZIONI E REQUISITI PER IL SUPERBONUS

Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, si è finalmente completato il quadro normativo dei provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico.  Ora sono puntualmente definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni e i relativi massimali previsti.

Nello specifico lo schema di decreto che si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:

Articolo  1:  Oggetto,  ambito di applicazione e definizioni

Definisce l’oggetto e il  campo di applicazione  del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento.  Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.

Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi

Enumera  nel dettaglio  le tipologie  di intervento che possono  accedere  ai benefici  concessi dalle detrazioni  fiscali  oggetto  del decreto, e definisce  le  loro  caratteristiche  rimandando  agli appositi allegati tecnici.

Articolo 3: Limiti delle agevolazioni

Definisce,  avvalendosi   dell’opportuno  allegato  tecnico,  i   limiti  delle  detrazioni  in  termini  di percentuali,  di  spesa  ammissibile  o  di  detrazione  massima,  nonché  gli  anni  in  cui  ripartire  la detrazione.  Stabilisce,  inoltre,  che  l’ammontare  massimo  delle  detrazioni  fiscali  o  della  spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’allegato B.

Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione

Definisce i soggetti ammessi ai benefici.

Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione

Elenca,  per ogni tipologia  di intervento,  le  voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei  limiti  delle  agevolazioni.   Specifica,  inoltre,  che  le  spese  per  le  prestazioni  professionali necessarie  alla  realizzazione  degli interventi,  comprensive  della  redazione,  delle  asseverazioni  e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.

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Articolo 6: Adempimenti

Enumera  gli  adempimenti   che  i  soggetti  ammessi  sono  tenuti  a  rispettare  per  avvalersi  delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

Articolo  7: Attestato di prestazione energetica

Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione  dell’attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1   e 2, è necessario  produrre   gli  attestati  di  prestazione   energetica  ante  e  post  intervento,  rimandando all’allegato  A,  punto   12  le  modalità  per  la  redazione  degli  attestati  per  edifici  con  più  unità immobiliari.

Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza  ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione  comprende,  ove previsto  dalla  legge,  la  dichiarazione  di  congruità delle  spese sostenute  in relazione  agli interventi  agevolati.   Definisce,  inoltre,  i   casi in cui  le asseverazioni possono  essere  sostituite  da un’analoga  dichiarazione  resa  dal  direttore  lavori  nell’ambito  della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito

Definisce  i   casi  relativi  alle  opzioni  della  cessione  del  credito  d’imposta  corrispondente  alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo  14 del D.L. n.  63/2013  e successive modificazioni, nonché per un contributo  anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito  corrispondente   alla  detrazione  spettante  ai  sensi  degli  articoli  119  e  121  del  Decreto Rilancio.

Articolo 10:  Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Disciplina le  attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo  delle detrazioni fiscali  assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento  degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo   delle   risorse   pubbliche   impiegate allo scopo.   Stabilisce,   inoltre, che   ENEA predisponga  e trasmetta  al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico  relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.

Articolo 11:  Controlli

Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 11 maggio 2018  concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle  condizioni per la fruizione  delle  detrazioni  fiscali  per le  spese  sostenute  per  interventi  di efficienza energetica.

Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Disciplina l’entrata in vigore e definisce la casistica in cm taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.

  • ALLEGATO  A: definisce i requisiti da indicare  nell’asseverazione  per gli interventi  che accedono alle detrazioni fiscali.
  • ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di  detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
  • ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
  • ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
  • ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
  • ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni  sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
  • ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso  alle detrazioni. In particolare  stabilisce che nel caso di contestuale  sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere  la certificazione  ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
  • ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
  • ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi  sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.

 Il puzzle dei provvedimenti attuativi è completo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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I lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici possono partire!

Il sistema di GENEA è incentrato sostanzialmente su un know how che viene da lontano. Il capostipite ha iniziato ad operare nel campo dell’edilizia nei primi anni del secolo scorso. Una delle aziende socie del CONSORZIO GENEA, è stata fondata nel 1951 dal figlio e, da allora si è mantenuta al passo con i tempi, coadiuvata a sua volta, dai suoi due figli, anch’essi affascinati dal settore edile e dalla tradizione che sentivano e sentono di dover continuare ad affermare, con professionalità ed innovazione.