DL Aiuti quater: pubblicato il nuovo decreto per sostenere famiglie e imprese. La nostra analisi.

È stata pubblicata nella gazzetta ufficiale la legge 13 gennaio 2023 n. 6 di conversione del Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 concernente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Il testo finale ha assorbito il Decreto-legge n.176 del 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18/11/2022, e prosegue sulla scia tracciata dai precedenti “Decreti Aiuto”, prorogando alcune delle disposizioni in essi contenuti e prevedendo diverse novità per famiglie e imprese (anche in vista della Legge di Bilancio 2023).

Il DL è stato varato dal Governo italiano con l’intenzione di supporto alle imprese e alle famiglie colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. Il governo ha stanziato risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall’extragettito fiscale autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano varie misure strategiche: i contributi a fondo perduto per le imprese, il sostegno per la liquidità attraverso prestiti garantiti dallo Stato, i crediti d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, il sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e le partite IVA, moratorie sui finanziamenti e sui mutui per le imprese e le famiglie, il sostegno all’affitto per le attività commerciali.

Queste sono solo alcune delle misure previste dal DL, il quale ha l’obiettivo di aiutare le imprese e le famiglie a far fronte alle difficoltà economiche causate dalla pandemia e sostenere la ripresa economica del Paese.

Nel dettaglio alcune principali novità del Decreto Aiuti quater riguardano:

  1. Conferma dei bonus energia e rateizzazione delle bollette (artt. 1-3)

Al fine di contrastare l’aumento dei prezzi agli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia potranno richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021, per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30/09/2023, coperta da garanzia statale fino al 90% tramite S.A.C.E.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

  1. Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) e anticipazioni della Legge di Bilancio 2023 (art.9)

Anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e introduzione della possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzandole in base al quoziente familiare).

Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater.

  1. Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori (art. 10)

Il comma 1 dell’art. 10 modifica l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 (cd. Decreto “Sblocca Cantieri”) e prevede che, al fine di rilanciare gli Investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle Opere pubbliche, per le procedure per le quali i Bandi o gli Avvisi siano pubblicati successivamente al 19/04/2019 e fino al 30/06/2023, i Comuni possano procedere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle Stazioni Uniche appaltanti.

 

Normativa di riferimento:

  • DL 176/2022Decreto Aiuti quater”
  • Legge n. 6 del 13 gennaio 2023

 

FONTI:

https://m.flcgil.it/attualita/pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-conversione-del-decreto-legge-aiuti-quater.flc

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/gu.pdf

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-Decreto-aiuti-quater-su-proposta-ministro-Giorgetti/

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/11/29/superbonus-abi-soluzione-dl-quater-non-risolutiva_f6069b2c-add6-4f97-ba29-6df3b6e7becb.html

https://www.informazionefiscale.it/decreto-aiuti-quater-novita-testo#d

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/19/decreto-aiuti-quater-mappa-novita

https://www.entilocali-online.it/decreto-aiuti-quater-in-g-u-le-misure-di-sostegno-per-contrastare-il-caro-energia-inclusi-interventi-rivolti-anche-agli-enti-locali/

Superbonus 110%: novità in vista!

A settembre, sull’argomento Superbonus 110%, sono attese importanti novità. Grazie all’aumento dei lavori di ristrutturazione di case private e condomini e la semplificazione della nuova CILA adesso ci si attende un’impennata.

Già a luglio, l’Enea, ha registrato un aumento dei lavori proprio grazie al Superbonus per i condomini.

Questo è stato possibile soprattutto grazie al nuovo modello di CILA semplificata, che non prevede più la presentazione dell’attestazione dello stato legittimo.

Il direttore dei lavori, quindi, non è tenuto più a verificare che l’edificio sia in regola, ma deve solo accertare la presenza della licenza edilizia, la richiesta eventuale di sanatoria oppure se si tratta o meno di una costruzione precedente al primo settembre 1967.

Gli abusi edilizi, se presenti, devono essere sanati prima dell’inizio dei lavori, altrimenti si rischiano sanzioni e anche il blocco delle attività di ristrutturazione.

Regole diverse invece per i palazzi d’epoca e i centri storici, dove alcuni lavori non possono essere iniziati senza il permesso della Soprintendenza, che tutela il decoro architettonico. In caso di rifiuto i condomini potranno usufruire del superbonus solo per i lavori riguardanti i loro appartamenti.

La novità: probabile proroga nella legge di bilancio

Una proroga del superbonus 110% potrebbe arrivare proprio grazie alla prossima legge di Bilancio, alla quale il Governo inizierà a mettere mano dopo la pausa estiva. Per permettere la crescita di questo trend, è necessaria una proroga almeno fino a fine 2023.

La scadenza per i lavori condominiali attualmente è stabilita al 31 dicembre dell’anno prossimo. Stesso termine di scadenza riguarda anche la cessione del credito o lo sconto in fattura.

La Finanza per l’Efficienza Energetica: Superbonus 110% una nuova opportunità

Genea Consorzio parteciperà ad Ecomondo EXPO-Green Technology 2020, che si svolgerà presso l’Ente Fieristico di Rimini nei giorni 3-6 Novembre 2020. Saremo presenti presso lo stand Federesco al Padiglione B7 Stand 010 e parteciperemo attivamente con l’intervento del dott. Angelo Grimaldi, in rapprentaza di Genea e in qualità di componente del Consiglio Nazionale di Federesco, durante l’evento convegnistico “La Finanza per l’Efficienza Energetica” il giorno 5 Novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la Sala Gardenia Hall Est a Rimini Fiera.

L’evento sarà introdotto da Claudio G. Ferrari, Presidente di Federesco, e dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro che illustrerà la legge.

L’evento si pone l’obiettivo di aggiornare gli operatori del settore, i professionisti e le aziende sulle strategie di finanziamento necessarie per rilanciare gli investimenti volti all’ottimizzazione dei consumi e favorire lo sblocco del mercato dell’efficienza energetica e della riqualificazione edilizia.

Federesco, insieme agli operatori del settore, alimenterà la discussione per fornire soluzioni volte a favorire lo sviluppo dei finanziamenti per l’efficienza energetica.

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Programma Ecomondo La Finanza per l’Efficienza Energetica

Genea General Contractor

La proposta di Genea Consorzio Stabile è quella di eseguire tutti i lavori di straordinaria manutenzione previsti dalla legge n. 77 del 17/07/2020 in riferimento al cosiddetto super bonus 110% sia per condomini che per abitazioni unifamiliari.

Ci proponiamo come General Contractor con una solida rete di aziende dislocate sul territorio in grado di realizzare ogni tipologia di intervento richiesto:

  • Isolamento termico delle superfici opache;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • Sostituzione degli infissi e serramenti;
  • Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • Gestione di tutte le pratiche/relazioni necessarie al completamento degli interventi.

Tipologie di lavori ammessi:

Il c.d. “super bonus” che consente la detrazione d’imposta nella misura del 110%, di cui all’articolo 119, L. 77/2020, individua, attraverso innumerevoli richiami normativi, le differenti  tipologie  di lavori per i quali, al ricorrere  di altre  condizioni, è consentita la detrazione nella  misura  del 110% della  spesa sostenuta.

È solo  a  seguito   di  un’attenta  e  approfondita analisi  dei  singoli  commi  della  citata  disposizione normativa che emerge,  l’ormai consolidata, ripartizione  utilizzata  dalla stessa  Agenzia delle Entrate –  circolare n. 24/E/2020 – tra:

i c.d. “lavori trainanti”             e                           i c.d. “lavori trainati”

Con la prima categoria di lavori, ossia i lavori trainanti, si intende fare riferimento alle opere che, anche se eseguite autonomamente, consentono la fruizione della detrazione nella misura  potenziata del 110%.

I c.d. “lavori trainati”, invece, sono quelle opere che consentono il conseguimento della detrazione nella misura del 110% a condizione che siano eseguite congiuntamente alla prima categoria di opere, ossia i lavori “trainati”.

Nella circolare n. 24/E/2020  è ricordato che “le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero edilizio – articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 – inclusi quelli antisismici (c.d. “sisma bonus”), nonché quelli per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “eco bonus”)”. Con la conseguenza che i lavori rientranti nel  super bonus possono  essere  accompagnati con  le  altre  detrazioni  riguardanti  il comparto  immobiliare.

Tipologia di immobili ammessi al beneficio

Gli interventi brevemente richiamati nelle premesse del presente contributo e oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi, come indicato ancora una volta dall’articolo 119,  L. 77/2020 e nella  circolare n. 8/E/2020, devono essere  realizzati  su:

  1. parti comuni di edifici residenziali in condominio;
  2. edifici residenziali unifamiliari e pertinenze;
  3. unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
  4. singole unità immobiliari residenziali e pertinenze all’interno di edifici condominiali.

Per quanto  concerne  gli interventi di coibentazione, l’Agenzia delle Entrate, con la  circolare  n. 24/E/2020, ha chiarito che tali lavori eseguiti sul tetto (coibentazione termica del tetto) rientrano tra le spese  ammissibili al super bonus solo a condizione  che:

  • il tetto sia un elemento di separazione tra il volume riscaldato  e l’esterno;
  • la coibentazione assieme ad altri interventi sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente;
  • gli interventi portino al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Di conseguenza,  se il tetto  non  copre  “direttamente”  le unità  immobiliari, ma un volume non riscaldato, ad esempio le soffitte, la coibentazione in sé non consente di usufruire del super bonus e va considerata a parte nell’ambito dei lavori.

Anche per quel che riguarda  gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari  o sulle unità immobiliari funzionalmente  indipendenti  e  che  dispongano  di  uno  o  più  accessi  autonomi   dall’esterno,  site all’interno di edifici plurifamiliari, la detrazione del 110% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti spetta in caso di:

  • impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013;
  • impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  • impianti di microcogenerazione;
  • impianti a collettori

Lavori antisimici

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 119, L. 77/2020, rientrando nel c.d. “super bonus” tutti gli interventi ricompresi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir e  articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In particolare,  si tratta  di:

  • opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, realizzati sulle parti strutturali degli edifici;
  • interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a 1 o 2 classi inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

In entrambi i casi le procedure di autorizzazione ai lavori debbono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017. L’aliquota più elevata del 110% si applica, infine, anche alle spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari parte di edifici oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita. In questo ambito il super bonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi citati nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

Gli interventi di natura antisismica possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle 2 unità per soggetto in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il limite a 2 unità immobiliari in relazione alle quali è possibile ottenere il super bonus è infatti previsto dal comma 10 dell’articolo 119 L. 77/2020 solo per gli interventi di efficientamento energetico (commi da 1 a 3).

Lavori trainati

Il comma 6 ha esteso l’agevolazione anche ai sistemi di accumulo integrati nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni KW di capacità di accumulo. Il comma 7 ha poi limitato la detrazione ai soli casi di cessione in favore del gestore dei servizi energetici GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. L’agevolazione inoltre, come previsto dalla disposizione normativa, non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi  per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, D.L. 91/2014).

 

Le colonnine di ricarica

Il comma 8 dello stesso articolo 119, D.L. 34/2020 riconosce, infine, la detrazione del 110% anche per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici. Le spese sono quelle relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 KW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.  Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate – circolare n. 24/E/2020 – il limite di spesa è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Il limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Ai fini dell’applicazione del super bonus, comunque, l’installazione deve essere eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le alternative alla detrazione. La cessione del credito e lo sconto in fattura

L’articolo 121, L. 77/2020 prevede che i contribuenti, anche non incapienti, che abbiano sostenuto spese a partire dal 1° luglio 2020 in relazione agli interventi agevolati al 110% ai sensi del precedente articolo  119 (nonché spese a partire dal 1° gennaio 2020 per interventi afferenti al recupero del patrimonio edilizio esistente, all’eco bonus, al sisma bonus, al bonus facciate, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) possono optare, in luogo del godimento diretto  dell’agevolazione fiscale spettante a titolo di detrazione d’imposta, alternativamente o per la cessione a terzi di un credito d’imposta di pari ammontare della detrazione (con facoltà  di successiva, ulteriore  cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), oppure per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e pari al massimo al corrispettivo stesso, concesso dai fornitori degli interventi e recuperabile da questi ultimi sotto forma di credito d’imposta, del valore pari alla detrazione spettante (con facoltà, anche qui, di successiva cessione a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

La valenza di “leva finanziaria” di tali meccanismi si coglie appieno nella facoltà che è ora data ai contribuenti, di potersi sottrarre al tradizionale godimento “rateizzato” della detrazione fiscale sull’arco temporale quinquennale o decennale (con conseguente rischio di perdita dell’agevolazione o di quote di essa, nelle annualità connotate da incapienza d’imposta), optando invece per l’immediata monetizzazione del bonus fiscale, a mezzo dell’incameramento del suo prezzo di cessione oppure dell’elisione del prezzo dei lavori, mediante lo sconto praticato in fattura dal fornitore.

Al riguardo, è da notare che l’opzione può essere effettuata anche in relazione alle residue rate di detrazione, non fruite in dichiarazione: con la regola che l’opzione riguarderà la totalità delle rate residue in maniera irrevocabile. È dunque ammessa la possibilità, per esempio, di usufruire delle prime 3 rate in detrazione e poi di cedere il credito corrispondente a quelle residue.

A miglior vantaggio del contribuente che sostenga spese in relazione a interventi complessi, da svolgersi in un arco temporale ampio, l’articolo 121, L. 77/2020 prevede, inoltre, al suo comma 1-bis, che l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori. Con riferimento ai soli interventi agevolabili al 110%, tuttavia, la norma pone il limite per cui l’opzione è esercitabile al massimo per 2 Sal per ogni intervento complessivo; e impone che ciascuno di tali Sal si riferisca a una significativa tranche di valore dell’intervento, quantificata nel 30% almeno del valore dello stesso.

Nel caso, poi, in cui vi siano più soggetti possessori di un medesimo immobile, che sostengono le spese per gli interventi agevolabili facenti riferimento a quest’ultimo, è dato a ciascuno di essi di decidere autonomamente se avvalersi direttamente della detrazione a sé spettante, usufruendone nell’arco pluriannuale di cui alla relativa disciplina, o se optare per la conversione del proprio beneficio in credito da cedersi, oppure in sconto da scomputarsi in fattura.

Tour Superbonus 110% Comune di Campagna

Si è tenuto ieri sera a Campagna in provincia di Salerno, nella sala d’Ambrosio del palazzo di città, il convegno “#SUPERBONUS 110%”.
GENEA ringrazia l’amministrazione comunale e in particolare il sindaco Architetto Roberto Monaco e l’Architetto Norma Mira, responsabile del Settore Urbanistica, per l’invito a divulgare e sensibilizzare sulla corretta applicazione della legge 77/2020 CD Superbonus 110%
Correlatore d’eccezione il Prof. Carmine Lubritto, sempre chiaro per la parte normativa, e il dr. Angelo Grimaldi per la parte applicativa e casi pratici in rappresentanza di GENEA CONSORZIO.
Grande attenzione è stata rivolta alla corretta applicazione della intricatissima normativa e molto soddisfacente l’interazione con la qualificatissima platea presente in sala, formata prevalentemente da tecnici provenienti da tutto il territorio. Dispiace che per motivi di spazio fisico, legati alla situazione sanitaria, molte richieste di partecipazione non sono state accolte. Però di comune accordo con il sindaco, ci sarà un nuovo appuntamento a breve, per ripetere il convegno e coinvolgere i tecnici e cittadini che non hanno potuto partecipare.

Genea a Montoro per il Superbonus 110%

Grande affluenza di pubblico al Comune di Montoro per l’evento divulgativo sul funzionamento delle detrazioni al 110% per interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici.

Continua l’azione di sensibilizzazione di Genea Consorzio nei comuni della Campania che è stata invitata al Comune di Montoro per un evento divulgativo voluto dal Sindaco Avv.to dr. Girolamo Giaquinto e dal Vicesindaco Dr. Francesco Tolino. All’amministrazione va il grande merito di aver riunito, su un unico tavolo, tutti gli attori della filiera operativa e tecnica, per la corretta applicazione e la conseguente implementazione delle norme della legge 77/2020. La legge che offre la grande opportunità di monetizzare il credito di imposta rinveniente dai lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio italiano.

In qualità di esperti relatori, per la parte normativa il chiarissimo Prof. Carmine Lubritto della Università degli Studi della Campania e per la parte operativa e di cessione del credito di imposta, il dr. Angelo Grimaldi di Genea Consorzio.

Presenti altresì il presidente dei costruttori della provincia di Avellino Michele Di Giacomo, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino ing. Vincenzo Zigarella, il vicepresidente dell’Ordine degli Architetti Vincenzo De Maio.

Il chiostro dell’ex Convento Agostiniano dell’Annunziata, attualmente palazzo comunale di Montoro, ha fatto da scenario all’evento ed ha accolto i tanti partecipanti interessati a capire il meccanismo di questa agevolazione che permette di effettuare lavori di riqualificazione a costo zero, ma anche per approfondire obblighi normativi e criticità ad essa collegate.

L’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle prime e alle seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’Ecobonus 110 % al massimo su due unità immobiliari. Sono, invece, escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Genea Consorzio Stabile, supporta i cittadini all’adempimento burocratico sia durante la fase di progettazione delle opere, sia per il disbrigo delle pratiche che per la cessione del credito, consentendo di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica, ove possibile, senza dover sostenere spese.

SUPERBONUS 110%: Finalmente si è completato il quadro normativo!

FIRMATI I DECRETI DEL MISE ASSEVERAZIONI E REQUISITI PER IL SUPERBONUS

Con la pubblicazione ufficiale del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti Ecobonus, si è finalmente completato il quadro normativo dei provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico.  Ora sono puntualmente definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni e i relativi massimali previsti.

Nello specifico lo schema di decreto che si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:

Articolo  1:  Oggetto,  ambito di applicazione e definizioni

Definisce l’oggetto e il  campo di applicazione  del decreto dando elenco dei contenuti inseriti nel provvedimento.  Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.

Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi

Enumera  nel dettaglio  le tipologie  di intervento che possono  accedere  ai benefici  concessi dalle detrazioni  fiscali  oggetto  del decreto, e definisce  le  loro  caratteristiche  rimandando  agli appositi allegati tecnici.

Articolo 3: Limiti delle agevolazioni

Definisce,  avvalendosi   dell’opportuno  allegato  tecnico,  i   limiti  delle  detrazioni  in  termini  di percentuali,  di  spesa  ammissibile  o  di  detrazione  massima,  nonché  gli  anni  in  cui  ripartire  la detrazione.  Stabilisce,  inoltre,  che  l’ammontare  massimo  delle  detrazioni  fiscali  o  della  spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all’allegato B.

Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione

Definisce i soggetti ammessi ai benefici.

Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione

Elenca,  per ogni tipologia  di intervento,  le  voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei  limiti  delle  agevolazioni.   Specifica,  inoltre,  che  le  spese  per  le  prestazioni  professionali necessarie  alla  realizzazione  degli interventi,  comprensive  della  redazione,  delle  asseverazioni  e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili.

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Articolo 6: Adempimenti

Enumera  gli  adempimenti   che  i  soggetti  ammessi  sono  tenuti  a  rispettare  per  avvalersi  delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

Articolo  7: Attestato di prestazione energetica

Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione  dell’attestato di prestazione energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1   e 2, è necessario  produrre   gli  attestati  di  prestazione   energetica  ante  e  post  intervento,  rimandando all’allegato  A,  punto   12  le  modalità  per  la  redazione  degli  attestati  per  edifici  con  più  unità immobiliari.

Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni

Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza  ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto. L’asseverazione  comprende,  ove previsto  dalla  legge,  la  dichiarazione  di  congruità delle  spese sostenute  in relazione  agli interventi  agevolati.   Definisce,  inoltre,  i   casi in cui  le asseverazioni possono  essere  sostituite  da un’analoga  dichiarazione  resa  dal  direttore  lavori  nell’ambito  della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito

Definisce  i   casi  relativi  alle  opzioni  della  cessione  del  credito  d’imposta  corrispondente  alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo  14 del D.L. n.  63/2013  e successive modificazioni, nonché per un contributo  anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito  corrispondente   alla  detrazione  spettante  ai  sensi  degli  articoli  119  e  121  del  Decreto Rilancio.

Articolo 10:  Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Disciplina le  attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo  delle detrazioni fiscali  assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento  degli obiettivi di efficienza energetica e l’efficacia dell’utilizzo   delle   risorse   pubbliche   impiegate allo scopo.   Stabilisce,   inoltre, che   ENEA predisponga  e trasmetta  al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico  relativo ai risultati dell’anno precedente, anche stimati.

Articolo 11:  Controlli

Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 11 maggio 2018  concernente le procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle  condizioni per la fruizione  delle  detrazioni  fiscali  per le  spese  sostenute  per  interventi  di efficienza energetica.

Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Disciplina l’entrata in vigore e definisce la casistica in cm taluni interventi siano stati avviati antecedentemente alla stessa.

  • ALLEGATO  A: definisce i requisiti da indicare  nell’asseverazione  per gli interventi  che accedono alle detrazioni fiscali.
  • ALLEGATO B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di  detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
  • ALLEGATO C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull’apposito sito ENEA.
  • ALLEGATO D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
  • ALLEGATO E: definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
  • ALLEGATO F: Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l’accesso alle detrazioni  sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
  • ALLEGATO G: Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per l’accesso  alle detrazioni. In particolare  stabilisce che nel caso di contestuale  sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere  la certificazione  ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
  • ALLEGATO H: Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell’allegato A, punto 3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
  • ALLEGATO I: Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi  sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.

 Il puzzle dei provvedimenti attuativi è completo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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I lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici possono partire!

Decreto Rilancio, superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di messa in sicurezza antisismica (sismabonus).

Genea Consorzio Stabile agevola la veicolazione per la cessione del credito d’imposta al 110% consentendoti di effettuare, ove possibile, gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica a costo zero.

Come funziona il superbonus?

Con il superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Chi potrà usufruirne?

  1. i condomìni per interventi sulle parti comuni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  6. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e alle seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110 % al massimo su due unità immobiliari.

Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

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Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

Il superbonus agevola gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali. Ci sono interventi principali, cosiddetti “trainanti”, che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi secondari, cosiddetti “trainati”, che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli principali.

Interventi principali o trainanti:

cappotto termico: sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superfice disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera
40.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sulle parti comuni: accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:

20.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
15.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:

30.000 euro per singola unità immobiliare

Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.

 

messa in sicurezza antisismica: ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

È agevolata con il superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Interventi secondari o trainati:

efficientamento energetico: interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali e siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica.

fotovoltaico: istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non autoconsumata o condivisa in sito.

Il superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni.

L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro.

sistemi di accumulo fv: installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Per questi interventi valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici. È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.

colonnine ricarica: installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno di due degli interventi principali: realizzazione del cappotto termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Alternative alle detrazioni:

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

 

Genea Consorzio Stabile può seguirti sia durante la fase di progettazione delle opere, sia per il disbrigo delle pratiche burocratiche che per la cessione del credito, consentendoti di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica, ove possibile, senza dover sostenere spese.

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Il Decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva dal Senato

Superbonus 110%, parte il countdown per i decreti attuativi

Il Superbonus è legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato ha votato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). La legge deve ora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale . A partire dall’entrata in vigore della legge, scattano i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi, molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore.

Vuoi ottenere il bonus compila il modulo

Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2021

Il Senato ha confermato, senza alcuna modifica, il testo approvato dalla Camera dei Deputati l’8 luglio.

Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale). Potranno beneficiarne condomìni, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

(fonte edilportale)

Decreto Rilancio, Superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico

Il Decreto Rilancio ha stabilito un aumento dell’Ecobonus, con un’aliquota che raggiunge il 110% per interventi di efficientamento energetico sotto forma di detrazione per le spese documentate a carico di condomini o  contribuenti in qualità di persona fisica.

Genea Consorzio Stabile può seguirti sia durante la fase di progettazione delle opere, sia per il disbrigo delle pratiche burocratiche che per la cessione del credito, consentendoti di effettuare i miglioramenti energetici senza dover sostenere spese.

Ecco le attività che ora consente il decreto in attesa di conversione in legge, le spese dovranno essere sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, e saranno validi:

  1. Interventi di isolamento termico su superfici opache verticali ed orizzontali ( es  cappotto termico, le facciate ventilate o gli appositi intonaci isolanti ) che interessano l’edificio ( condominio) con un’incidenza superiore al  25% della superficie lorda per un massimo di 60k€/unità abitativa
  2. Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda a condensazione o a pompa di calore per un massimo di 30k€/unità abitativa
  3. Impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda a condensazione o a pompa di calore per un massimo di 30k€ da installarsi su unità unifamiliari.
  4. Sisma bonus purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4

In presenza di uno degli interventi sopra elencati ( punti 1,2,3) la detrazione del 110% si applica anche a:

  • Interventi di efficienza energetica nei limiti di spesa a legislazione vigente per sostituzione superifici trasparenti ( infissi) , installazione schermature solari e pannelli solari ( produzione di acqua calda), installazione di caldaia a condensazione ad alta efficienza. ( interventi inseriti nell’art rticolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1)
  • Installazione di impianti fotovoltaici per un massimo di 2400€/kWp ( 1600€/kWp in caso di interventi di abbattimento/ricostruzione e s.m.i)
  • Installazione di unità di accumulo di energia elettrica ( anche post impianto fotovoltaico) per un max di 1000 €/kWh sempre a condizione di eseguire interventi di cui ai punti 1,2,3.

Gli interventi di cui ai punti 1,2,3 anche con l’ausilio degli interventi di efficienza energetica sulle superfici trasparenti o con l’installazione degli impianti fotovoltaici devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE.

 

CESSIONE DEL CREDITO  ART.121

I contribuenti per le spese sostenute  negli anni 2020 e 2021 inerenti alle attività di :

  • Recupero patrimonio edilizio
  • Efficienza energetica
  • Misure antisismiche
  • Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura)
  • Installazione impianti fotovoltaici

nei limiti di detraibilità per ognuno degli interventi a legislazione vigente possono optare  in luogo dell’utilizzo diretto della  detrazione per:

  • un contributo sotto forma di sconto per un importo  fino al massimo sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha realizzato i lavori con la facoltà della stessa di recuperare tale credito di imposta cedendo lo stesso ad altri soggetti tra cui istituti di credito ed intermediari finanziari
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta con la possibilità del contribuente stesso di cederlo ad altri soggetti tra cui istituti di credito ed intermediari finanziari