Le nuove modalità dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito ecobonus condomini.

L’Agenzia delle Entrate ha definito,  con il provvedimento n. 165110/2017, le nuove modalità per la cessione credito ecobonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su parti comuni di edifici.

Il provvedimento, che sostituisce quello precedente dell’ 8 giugno 2017, fornisce utili chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte in materia dall’art. 4-bis del dl 50/2017 al dl 63/2013.

Adesso l’ecobonus per lavori condominiali può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, ma anche a fornitori e imprese edili, per i contribuenti che rientrano nella no tax area, ossia per gli incapienti (possiedono redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef).

Questo il chiarimento più importante del provvedimento.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per i condòmini beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici di cedere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Inoltre, ha anche previsto un aumento delle possibili detrazioni Irpef, in funzione della tipologia di intervento.

Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Il decreto legislativo ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari incapienti  possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari ma la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Provvedimento n. 165110/2017

Il provvedimento delle Entrate del 28 agosto 2017 individua le nuove modalità con cui:

Tutti i soggetti incapienti nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

I soggetti beneficiari della detrazione in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 possono optare per la cessione del corrispondente credito in relazione agli interventi:

  • di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito

Credito d’imposta, da chi e a favore di  chi può essere ceduto

Il credito può essere ceduto da:

  • i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito (i cosiddetti incapienti), a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni

a favore di:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti (esclusa la cessione del credito in favore delle PA)
  • istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto da soggetti incapienti

Credito cedibile

Il credito d’imposta cedibile da parte di tutti i condòmini corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spettante nella misura del:

  • 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
    disperdente lorda dell’edificio medesimo
  • 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Inoltre, i soli condòmini incapienti possono cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Modalità di cessione del credito

Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento

  • l’avvenuta cessione del credito
  • la relativa accettazione da parte del cessionario, in cui indica:
    • la denominazione
    • il codice fiscale del cessionario
    • il proprio nome, cognome e codice fiscale
Il sistema di GENEA è incentrato sostanzialmente su un know how che viene da lontano. Il capostipite ha iniziato ad operare nel campo dell’edilizia nei primi anni del secolo scorso. Una delle aziende socie del CONSORZIO GENEA, è stata fondata nel 1951 dal figlio e, da allora si è mantenuta al passo con i tempi, coadiuvata a sua volta, dai suoi due figli, anch’essi affascinati dal settore edile e dalla tradizione che sentivano e sentono di dover continuare ad affermare, con professionalità ed innovazione.