Genea Consorzio Stabile agevola la veicolazione per la cessione del credito d’imposta al 110% consentendoti di effettuare, ove possibile, gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica a costo zero.

Come funziona il superbonus?

Con il superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Chi potrà usufruirne?

  1. i condomìni per interventi sulle parti comuni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  6. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e alle seconde case, sia unifamiliari, sia villette a schiera, sia unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110 % al massimo su due unità immobiliari.

Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

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Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

Il superbonus agevola gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali. Ci sono interventi principali, cosiddetti “trainanti”, che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi secondari, cosiddetti “trainati”, che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli principali.

Interventi principali o trainanti:

cappotto termico: sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superfice disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera
40.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sulle parti comuni: accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:

20.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
15.000 euro moltiplicato per il nr. di unità immobiliari che compongono l’edificio, negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari: sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:

30.000 euro per singola unità immobiliare

Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE.

 

messa in sicurezza antisismica: ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

È agevolata con il superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Interventi secondari o trainati:

efficientamento energetico: interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali e siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica.

fotovoltaico: istallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Se l’installazione degli impianti fotovoltaici avviene contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Per ottenere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non autoconsumata o condivisa in sito.

Il superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni.

L’aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW, spetta la detrazione al 50% con tetto di spesa di 96mila euro.

sistemi di accumulo fv: installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali. Per questi interventi valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici. È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.

colonnine ricarica: installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno di due degli interventi principali: realizzazione del cappotto termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Alternative alle detrazioni:

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

 

Genea Consorzio Stabile può seguirti sia durante la fase di progettazione delle opere, sia per il disbrigo delle pratiche burocratiche che per la cessione del credito, consentendoti di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica, ove possibile, senza dover sostenere spese.

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Il sistema di GENEA è incentrato sostanzialmente su un know how che viene da lontano. Il capostipite ha iniziato ad operare nel campo dell’edilizia nei primi anni del secolo scorso. Una delle aziende socie del CONSORZIO GENEA, è stata fondata nel 1951 dal figlio e, da allora si è mantenuta al passo con i tempi, coadiuvata a sua volta, dai suoi due figli, anch’essi affascinati dal settore edile e dalla tradizione che sentivano e sentono di dover continuare ad affermare, con professionalità ed innovazione.